I Testamenti

Nell’ambito peritale un altro argomento particolarmente delicato è dedicato ai testamenti olografi.

Il termine “olografo” deriva dal greco “olos” = tutto  e  “grafo” = scritto; dunque si tratta di un testamento interamente scritto di pugno del testatore.
(Art. 602 c.c. “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”).
 
Per liti familiari ed ipotesi di falso testamento, gli eredi possono rivolgersi al Perito grafologo per verificare l’autenticità dello stesso e della firma apposta dal “de cuius”.
Abbondanti documenti comparativi originali del “de cuius”, che si tratti di lettere, appunti e scritti in genere di certa provenienza, sono indispensabili per uno studio e confronto adeguato ed approfondito con il testamento olografo in verifica.  
 
E’ bene ricordare che non è compito del Perito Grafologo stabilire se il “de cuius” era in grado di intendere e di volere al momento della redazione dell’atto testamentario: in questi casi è utile reperire i referti di un medico specialista.
 
Anche per lo studio di un testamento olografo il Perito grafologo, così come per le firme/sigle e le lettere anonime, dovrà operare in modo minuzioso, rilevando i segni caratteristici e salienti del soggetto scrivente.
 
Si ricorda che la scrittura può cambiare nel corso degli anni, per l’avanzare dell’età ed anche a causa di patologie insorte.  
Infatti La scrittura è il prodotto della complessa interazione psico-neuro-muscolare del soggetto scrivente” (Nazzareno Palaferri) ma la trama grafica soggettiva, anche se muta “esteticamente”, non cancella i gesti personali e caratteristici di ciascun individuo.  
Si possono verificare casi di apocrifia di scheda testamentaria per imitazione e quindi per falsificazione (a carico di familiari e/o persone che erano vicine al “de cuius”) e l’indagato/ti potrà/potranno essere sottoposti ad un saggio grafico e successivamente ad una eventuale Perizia grafologica.
 
Altre casistiche riguardano i casi di “mano guidata” e “mano sorretta”.
In entrambi i casi il testatore non essendo in grado di redigere chiede aiuto ad una terza persona.   
La Giurisprudenza considera nullo il testamento olografo se la mano del testatore (causa tremori, malattia…) è stata guidata sul foglio da una terza persona, mentre è valido nel caso in cui la terza persona si limitasse a sorreggere la mano del testatore per evitare oscillazioni e scarti.
Si tratta comunque di casi che necessitano di uno studio particolarmente meticoloso per escludere che le caratteristiche riscontrate, riconducibili alla mano guidata o alla mano sorretta, non siano invece di diversa natura ed origine.